Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (del. Arera - 444/2019)
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Ultima modifica 10 luglio 2024
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Dati Aggiornati al 24.6.2020
Punto 3.1 lettera a)
- Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade: GELSIA AMBIENTE - P.I. 04153040961
- Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: COMUNE DI SEREGNO P.IVA 00698490968
Punto 3.1 lettera b)
- Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti;
Tel. Comune Seregno 0362263260; 0362263306; 0362263201
Mail Comune di Seregno: info.tributi@seregno.info
Pec Comune di Seregno: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
Orari Comune di Seregno: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 orario continuato
- Informazioni su GelsiaAmbiente, a questo sito
Punto 3.1 lettera c)
- Modulistica per l’invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi: testo libero al portale T'el Disi mi.
- Per l'invio di reclami relativi alla gestione operativa del servizio: si rimanda la sito di Gelsia Ambiente.
Punto 3.1 lettera d)
- Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione: consultare il sito di GelsiaAmbiente.
Punto 3.1 lettera e)
- Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta: consultare il sito di GelsiaAmbiente.
Punto 3.1 lettera f)
- Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccoltae trasporto Gelsia: consultare il sito di GelsiaAmbiente.
Punto 3.1 lettera g)
- Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: consultare il sito di GelsiaAmbiente.
Punto 3.1 lettera h)
- Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: consultare il sito di GelsiaAmbiente.
Punto 3.1 lettera i)
- Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: consultare il sito di GelsiaAmbiente.
Punto 3.1 lettera j)
- Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
A norma del comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall’organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
Il piano finanziario ha evidenziato, una tariffa di riferimento per l’anno 2020, pari a € [IN CORSO DI DETERMINAZIONE], di cui € [IN CORSO DI DETERMINAZIONE] (49,45%) riferibili ai costi fissi e € [IN CORSO DI DETERMINAZIONE] (50,55%) riferibili ai costi variabili.
La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.
In particolare i costi variabili sono:
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) |
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) |
Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) |
Costi di trattamento e riciclo (CTR) |
I costi fissi invece sono:
Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) |
Costi generali di gestione (CGG) |
Costi comuni diversi (CCD) |
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) |
In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI le singole misure tariffarie, vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.
Le utenze non domestiche vengono ripartite in 30 gruppi con quindi 30 tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi da uno a sei abitanti (o più).
Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione per differenza – come anche da quanto stabilito all’articolo 13, comma 4, del regolamento comunale di disciplina della TARI – fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) (dato reale) e sulla produzione potenziale prodotta dalle utenze non domestiche, in base alla base imponibile. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mette a disposizione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuto per mq a seconda dell’attività svolta. Si può quindi arrivare a stabilire il quantitativo potenziale di rifiuto prodotto in un anno dalle utenze non domestiche. Per differenza si ottiene quanto a carico dell’utenza domestica.
L’anno 2020 porta con questo metodo alla seguente suddivisione: 67.12 utenze domestiche e 32.88 utenze non domestiche.
Stabilite questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri messi a disposizione dal decreto del presidente della repubblica sopra citato si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche, .
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Riduzioni utenze domestiche: per i nuclei familiari numerosi
- per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 150 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti;
- per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 200 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti
Riduzioni utenze non domestiche per rifiuti smaltiti autonomamente La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero (Art. 25 Regolamento Comunale)
Riduzioni utenze non domestiche per la riduzione dello spreco alimentare Dal 2020 è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all’ultimo periodo del comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.
Agevolazioni per pandemia per le utenze non domestiche: Fare riferimento alla delibera tariffaria
Imposte applicabili ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l’anno 2020, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 dell’3 ottobre 2019.
Il Piano Economico-Finanziario del Servizio Gestione dei Rifiuti è consultabile al seguente Link
Punto 3.1 lettera k)
- Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: non ancora deliberato alla data odierna..
Punto 3.1 lettera l)
- Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti: non ancora deliberato alla data odierna.
Punto 3.1 lettera m)
- Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13: consulta il Regolamento.
Punto 3.1 lettera n)
- Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:
- il pagamento si effettua tramite F24 allegati all’avviso di pagamento presso sportelli bancari o postali senza il pagamento di commissioni di versamento
- il pagamento può essere effettuato anche con modello F24 on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking.
Punto 3.1 lettera o)
- Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso: non sono ancora state deliberate alla data odierna.
Punto 3.1 lettera p)
- Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto: in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ed è pari al 2% per ciascun giorno di ritardo. Il tasso di interesse è quello legale maggiorato dell’1,5 per cento.
Punto 3.1 lettera q)
- Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Servizio Entrate del Comune di Seregno per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela. Questo il modulo da utilizzare per la richiesta di rimborso.
Punto 3.1 lettera r)
- Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: il Comune di Seregno non ha ancora attivato questa opzione.
Punto 3.1 lettera s)
- Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.