Descrizione
L’articolo 8 della legge 9 ottobre 2026 n. 180 introduce a regime il voto fuori sede per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
La disciplina riguarda chi, per motivi di studio o di lavoro, è temporaneamente domiciliato in una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale e, a determinate condizioni, gli elettori fuori sede per motivi di cura o assistenza.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
L'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede può essere richiesta da:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
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Categoria di “Fuori sede” |
Termine per la domanda |
Consultazioni interessate |
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Studio o lavoro, condizione già in essere |
entro il 31 dicembre di ciascun anno |
quelle dell’anno |
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Studio o lavoro, condizione sorta dopo il |
entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell’anno in corso |
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Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o |
non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell’anno in corso |
L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio utilizzando l'apposito modulo (in allegato) predisposto dal Ministero dell'Interno in formato pdf editabile, che può essere trasmesso:
- via mail all'indirizzo seregno.protocollo@actaliscertymail.it
- a mano presso l’Ufficio Protocollo sede di via Umberto I n. 78 Seregno.
Al modulo di richiesta di iscrizione devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).
Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: UFFICIO ELETTORALE – Via Umberto I n. 78 Seregno - mail: info.elettorale@seregno.info – telefono: 0362.263.210 – 263.338
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Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026, 11:43