Descrizione
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, IN FAVORE DEGLI INQUILINI IN CONDIZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE (D.G.R. XI/5395 del 18/10/2021)
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 5 Maggio 2023 è stato aperto un bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore di inquilini in condizione di morosità incolpevole con provvedimento di sfratto in corso, al fine di prevenirne l’esecuzione, in applicazione della D.G.R. XI/5395 del 18/10/2021.
RISORSE DISPONIBILI e FINALITA’ DEL CONTRIBUTO:
Il bando è finanziato con il saldo regionale, vincolato alla suddetta finalità e assegnato con D.G.R. 5395/2021 per euro 52.348,61 incrementato dei residui non liquidati con D.G.R 5644/2016 pari a 259,06, per un fondo complessivo pari a € 52.607,67.
Ci si riserva di incrementare, anche in tempi differenti, la dotazione finanziaria destinata al presente intervento con eventuali ulteriori risorse regionali che dovessero essere assegnate in corso d’anno o con eventuali risorse proprie di bilancio, anche a carattere anticipatorio.
Il contributo economico erogabile, versato direttamente ai proprietari di casa, è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione, anche al di fuori del territorio del Comune di Seregno, ma comunque nel territorio della Regione Lombardia, oppure al ristoro della morosità pregressa mantenendo o rinegoziando il contratto in essere, oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile.
In particolare il contributo potrà essere utilizzato per:
- la copertura totale o parziale della morosità pregressa;
- il versamento del deposito cauzionale;
- il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto.
DURATA DEL BANDO
L’apertura del bando è prevista dalla data di pubblicazione in via continuativa fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
DESTINATARI
I beneficiari del contributo sono i conduttori in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o a Stati esterni all’Unione Europea con regolare titolo di soggiorno;
- residenza nel Comune di Seregno;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a €26.000,00 oppure un reddito ISE pari o inferiore a €35.000,00;
- titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato per unità immobiliare ad uso abitativo situata a Seregno, quale residenza anagrafica da almeno un anno (l’anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto);
- atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato oppure provvedimento di rilascio alloggio esecutivo;
- situazione di morosità incolpevole ovvero condizione di impossibilità, sopravvenuta dopo la stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio, a provvedere al pagamento del canone d’affitto in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, derivata da una delle condizioni seguenti (che sono indicate puramente a titolo esemplificativo ma non esaustivo) a carico dell’inquilino o di uno dei componenti il nucleo famigliare,:
- licenziamento;
- mobilità;
- cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale, che limiti la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- perdita del lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova;
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
- cessazione di attività professionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di impiego di una parte rilevante del reddito per fronteggiare spese mediche ed assistenziali;
- accrescimento naturale per la nascita di figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito, o con un reddito non superiore al valore dell’assegno sociale (€ 5.824,91 annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- modifica del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali divorzio, separazione o l’allontanamento comprovato di un componente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- cessazione dell’erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Per risultare valido ai fini dell’accertamento della condizione di incolpevolezza, l’evento che ha causato la morosità deve essersi verificato prima dell’inizio della morosità e comunque successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.
Per il solo evento di accrescimento naturale per nascita di un figlio, esso deve essersi verificato entro i tre anni precedenti dall’inizio della morosità e sempre successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.
La consistente riduzione di reddito si considera significativa ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore o pari al 25%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo (del nucleo e annuale) ai fini IRPEF di uno dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal contributo i conduttori:
- che hanno stipulato contratti di locazione relativi alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- nei quali anche solo un componente è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione fruibile ed adeguato, secondo i criteri definiti all’art. 7 c.1 lett.d) del Regolamento Regionale n.4/2017 e ss. mm. ii., nel territorio della Provincia di Monza e Brianza e nel raggio di 20 km. dai confini del Comune di Seregno;
- titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell’Aler a canone sociale, moderato, concordato, a meno che tali alloggi non siano nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di locazione, concessione o comodato;
- che abbiano già beneficiato di contributi economici per la medesima finalità nel periodo di vigenza del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo si configura in diverse modalità possibili, illustrate all’articolo 7 del testo di bando allegato e di seguito solo richiamate:
- Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati;
- Contributo in caso di sottoscrizione di un contratto a canone concordato o a canone inferiore a quello di mercato, per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di rilascio;
- Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato – misure per il differimento del provvedimento di rilascio;
- Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato – sottoscrizione di un contratto a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore a quelle di libero mercato;
COME FARE LA DOMANDA:
I cittadini interessati possono presentare domanda di contributo utilizzando esclusivamente l’allegata modulistica, da compilare e inoltrare all’Ufficio Servizi per l’Abitare del Comune di Seregno, in via Oliveti 17, previo appuntamento telefonico al numero 0362/263.438.
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2024, 18:53